Parliamo di Leasing Nautico.

Post del Febbraio 18, 2011 da

Nel 2008 il leasing nautico valeva più di 2 miliardi di euro di stipulato ma nell’anno successivo il valore si è più che dimezzato sia per la crisi economica sia per i controlli della Guardia di Finanza il record risale al 2007 quando vennero superati i 2,5 miliardi. I dati relativi al 2010 non sono ancora disponibili ma gli operatori del settore sperano in un rilancio dell’attività anche perché una circolare del 2009 la 38/E ha eliminato alcune incertezze interpretative per quel che riguarda l’Iva.
viaIL PUNTO SUL LEASING NAUTICO NEL 2010.

venditaBarcheLeasingNauticoDesidero riprendere il discorso del post sopra richiamato per parlare di leasing nautico. Dalle informazioni riportate risulta evidente anche per un profano il calo di “consensi”, diciamo così, che il settore nautico ha avuto nel nostro Paese dal 2007 in poi.
A tutt’oggi non disponiamo ancora di dati definitivi sul 2010 (se qualcuno li avesse li pubblicherei volentieri); sappiamo però che nei primi otto mesi dell’anno appena trascorso il giro d’affari complessivo del settore nautico transitato dai leasing non ha raggiunto il miliardo di euro.
Lungi da me l’analizzare le motivazioni economiche di tale andamento; stiamo parlando di una nicchia della nicchia del mercato globale di beni, sicuramente interessata fin dalla prima ora dalla crisi economica. Non voglio neanche commentare l’impatto negativo che gli annunci di media e giornali hanno quando qualche evasore viene “beccato” proprio attraverso la verifica del possesso di un’imbarcazione: collegare evasione fiscale e nautica a doppio nodo non mi sembra un approccio costruttivo! Vorrei invece parlare dello strumento in sé: del leasing nautico, che spesso viene mal interpretato e sottoutilizzato dai futuri armatori.
In caso di utilizzo professionale dell’imbarcazione acquistata, esiste una naturale propensione ad utilizzare lo strumento finanziario del leasing:

  • maggiori opportunità fiscali, grazie alla detraibilità, anche totale, dell’intero canone e all’ammortamento in tempi più rapidi;
  • disponibilità immediata del bene;
  • finanziamento del bene, anche al 100%, attraverso il pagamento di una quota d’anticipo;
  • frazionamento dell’IVA nei canoni periodici;
  • capacità di credito del cliente invariata.

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Nel caso invece sia un privato ad acquistare un’imbarcazione da diporto, questo strumento, pensato tradizionalmente per le aziende, viene percepito generalmente come svantaggioso, tanto più se il futuro armatore dispone di liquidità sufficiente a coprire totalmente la somma necessaria all’acquisto.
Questa percezione è scorretta e fuorviante; vi dimostreremo perchè.
Andando a leggere il vademecum del Leasing Nautico pubblicato dall’Agenzia delle Entrate scoprirete che da molti anni esiste la possibilità di una riduzione dell’Iva all’acquisto dell’imbarcazione.
Il concetto che il legislatore ha voluto introdurre è quello di una naturale riduzione dell’Iva – cosa che già avveniva in altri ambiti – a fronte di un bene che viene acquistato in Italia ma potrà essere utilizzato in modo parziale o totale in acque extraterritoriali. L’idea di fondo è che, essendo un’imbarcazione un mezzo che può  essere facilemente utilizzato fuori dall’Italia, il suo acquisto beneficia di una riduzione dell’Iva in proporzione a quanto tempo la barca potrà stazionare fuori dalle acque territoriali. La metodologia utilizzata per calcolare questa proporzione – evidentemente non è possibile seguire la barca in ogni dove, dopo il varo e l’acquisto! – fa riferimento al concetto di potenziale navigazione, in funzione della lunghezza dell’imbarcazione stessa. Il legislatore ritiene che una barca di 22 metri possa potenzialmente rimanere più tempo fuori dall’Italia rispetto a una barca di 10 metri (indipendentemente dal tempo effettivo trascorso in acque extraterritoriali). Da questo ragionamento nasce la tabella che segue e che descrive quanto possiamo risparmiare sull’acquisto.

Riduzione IVA Leasing Nautico

PROPULSIONELUNGHEZZAImponibile IVACarico fiscale (IVA)
unità a motore o a velasuperiore a 24 metr30%6%
unità a velatra i 20,01 ed i 24,00 metri40%8%
unità a motoretra i 16,01 e i 24 metri40%8%
unità a velatra i 10,01 e i 20 metri50%10%
unità a motoretra i 12,01 e i 16 metri50%10%
unità a velafino a 10 metri60%12%
unità a motoretra i 7,51 e i 12 metri60%12%
unità a motorefino a 7,50 metri90%18%
unità categoria D100%20%

Molti di voi penseranno che il principio sopradescritto – quello che porta alla riduzione dell’IVA sull’acquisto di una imbarcazione – realizzi ancora una volta un chiaro “favoritismo” per i possessori di super yachts, in quanto lo sconto sull’IVA è tanto maggiore quanto più è grande la barca.  Questo è senza dubbio vero…ma un metodo da utilizzare quelli dell’Agenzia delle Entrate dovevano pur trovarlo!
Resta comunque un dato di fatto: esiste un risparmio per qualunque tipo di imbarcazione (sono escluse solo le imbarcazioni di classe D che per motivi tecnici non hanno caratteristiche tali da permettere una navigazione a lungo raggio).
Va peraltro ricordato che della riduzione dell’IVA si può beneficiare solamente nell’ipotesi in cui si ricorra al leasing; questa agevolazione non è invece prevista  in caso si utilizzino altre forme di pagamento.
Cercheremo, con un esempio, di chiarire l’arcano. Ammettiamo di voler acquistare una barca a vela lunga almeno dieci metri e del valore di 100.000 € Iva esclusa. Ecco quale sarebbe il piano di rateizzazione sviluppato.

Simulazione Leasing Nautico

Tipo Barca A vela
Lunghezza fuori tutto >10,1 metri
Costo iva esclusa100.000 euro
Costo iva inclusa pagamento contanti120.000 euro
Anticipo Leasing 30% iva inclusa 33.000 euro
Numero rate36
Riscatto finale 1% (con iva 20%)1.200 euro
Rata mensile2.338 euro
Totale Pagato al riscatto iva Inclusa118.368 euro

E’ facile capire la differenza tra il costo riportato sulla riga 4 e il costo totale differito (pagato a rate) della riga 9. Il vantaggio – che, sottolineo ancora una volta, è sfruttabile solo se si attiva un leasing – anche se piccolo è innegabile! Piccoli o grandi che siano (come già detto, il risparmio varierà in funzione della grandezza della barca e degli altri parametri inseriti), i vantaggi di un pagamento rateizzato meritano comunque di essere presi in considerazione!
Quindi, per conlcudere, cosa dobbiamo pensare ?

LEASING NAUTICO FOREVER!!!

Se avete domande/richieste di chiarimenti o riscontrate incongruenze nelle cose sopra dette vi invitiamo a inserire un commento nel form sottostante.

Grazie e Buon Vento!!!

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Comments (13)

 

  1. FABRIZIO ZONCA ha detto:

    Buongiorno, bello il servizio sul leasing ma occorre chiarire e specificare bene se l’agenzia delle entrate a posteriori vuole controllare che almeno 180 giorni siano stati utilizzati fuori dalle acque nazionali ( 12 miglia), mediante presentazione di fatture per spese di posti barca o spese di manutenzione all’estero. In caso contrario cadrebbe l’applicazione dell’iva del 10% e si dovrebbe pagare l’iva su tutto l’importo al 20%. Solo essendo sicuri e garantiti su questa richiesta o meno da parte dell’agenzia, si avrebbe la reale sicurezza di accendere un leasing.
    Grazie
    Fabrizio

    • Nick ha detto:

      Gentile Fabrizio,
      ti ringrazio per il commento. Ad oggi non abbiamo sentito di verifiche di questo tipo, che in verità si sono paventate invece per la nuova “Tassa di Stazionamento”. In effetti nel secondo caso ha più senso valutare, con titoli comprovanti, la permanenza all’estero poiché la tassa si calcolerebbe riguardo l’effettiva permanenza della barca in suolo patrio. Nel caso del leasing invece è il potenziale che la barca ha di navigare fuori dalle acque territoriali, indipendentemente da quanto verrà sfruttato, che viene agevolato all’atto di acquisto. Quindi niente paura…questa agevolazione ha valore.
      Leggi il nostro nuovo post sulla tassa di stazionamento (divenuta di possesso) e vedrai che questo genere di verifiche verranno probabilmente abolite anche per quel caso.

      http://www.mifacciolabarca.it/1060_tassa-stazionamento-nuova-legge-governo-cambia

      A presto

  2. giuseppe ha detto:

    Sempre a proposito delle agevolazioni iva con leasing nautico, ho letto di una senteza della corte europea ( c 116 del 2010) che richede a tutti i paesi ce di abolire le suddette agevolazioni per imbarcazioni uso diporto e che “forse” tale provvedimento potrebbe anche essere retroattivo sui contratti leasing gia in essere.
    Cosa ha deciso l’Italia?

    • Nick ha detto:

      Caro giuseppe,
      a tutt’oggi non vi sono notizie riguardo le agevolazioni sul leasing nautico inerenti la sentenza che citi. Tieni presente che quella sentenza si riferisce all’iva nei contratti di locazione e noleggio (per intenderci quando affitti una barca) che vengono equiparati ai contratti di leasing e quindi con iva agevolata. Invece nulla toglie al principio che la barca superiore alle lunghezze definite venga usata, seppur potenzialmente, in mari extra UE con relativa agevolazione iva. Tenete presente che chi dichiara che un qualsiasi bene acquistato in Italia verrà utilizzato solo in paesi extra UE può fruire del rimborso totale iva. Ciò che viene contestato quindi è l’equiparare il leasing ai contratti di locazione e noleggio di imbarcazioni. Non esitare a comunicarcelo se tu fossi a conoscenza di notizie diverse.

  3. Mary ha detto:

    Buongiorno, pongo ignorantemente una domanda: questa interessante opportunità è valida solo per l’acquisto di imbarcazioni nuove? e sull’usato?

    • Nick ha detto:

      Buongiorno Mary,
      che io sappia, a meno di circolari specifiche al riguardo, se la barca è venduta da una società ad un privato, quindi assoggettata a iva, naturalmente può essere sfruttata questa agevolazione. Ricordo che invece una vendita tra privati non è soggetta ad iva.

  4. Marco ha detto:

    buongiorno, se l’acquisto di una barca avviene all’estero (barca usata in Paese UE nel caso) e si prosegue un leasing con società di quel Paese è necessario registrare la barca in Italia o può restare nel paese di origine? Nel caso incui si attivi con un leasing italiano, la barca sarebbe registrata a nome della società di leasing o del proprietario? Per essere chiari, la domanda è volta a ridurre l’impatto sul redditometro e sulle procedure vessatorie di accertamento. Grazie.

    • Nick ha detto:

      Grazie Marco,
      essendo la tassa una tassa di proprietà è possibile che debba essere dichiarata pagandone la tassa relativa al tipo, vetustà e lunghezza. Non è obbligatorio il cambiamento di bandiera. Quando si attiva un leasing, detto anche locazione finanziaria, la barca è di proprietà della società di leasing sino al riscatto del bene stesso. Si trascrive però sui documenti dell’imbarcazione una dichiarazione di armatore che diventerà l’utilizzatore e che è quindi tenuto al pagamento della tassa.

  5. Tommaso ha detto:

    Domanda: quando cedo una barca riscattata dal leasing, quant’è la base imponibile?

    grazie

  6. John ha detto:

    Buongiorno, nel caso in cui il contratto di leasing venga sottoscritto da srl che esercita attività di albergo, che prevede nell’oggetto sociale anche servizi turistici in genere, ma dove l’imbarcazione è comunque e per la maggior parte dell’anno nelle disponibilità dei soci, è possibile applicare l’agevolazione iva al contratto stesso? Grazie

    • Nick ha detto:

      Caro John,
      la deduzione iva, non essendo un costo per una srl, può essere richiesta meglio e più proficuamente da privato. Ti ricordo che una barca intestata a società, qualora richiedesse sgravi di qualsiasi genere o, ad esempio, riduzioni sull’accise di carburante non può essere utilizzata prevalentemente dai soci anche in presenza di autofatture. Si configurerebbe in questo caso un’ipotesi di elusione…

  7. Claudio ha detto:

    Nel caso acquisti da cantiere barca in leasing e dia indietro un altra barca da scontare come viene calcolata.

    • Nick ha detto:

      Caro Caludio
      la barca, se ritirata dal cantiere, avrà un valore riconosciuto indipendente dall’acquisto della nuova imbarcazione. Dipende da quanto dell’incassato poi verrà investito nel nuovo acquisto ma la deduzione iva non ne dovrebbe risentire, a meno che il cantiere non fatturi la barca nuova scontando il valore della vecchia. Allora si partirebbe da questa base per la deduzione iva.

Rispondi a Nick


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